IL GIUDICE DI PACE
   Sciogliendo la riserva,
                            O s s e r v a
   Con  ordinanza  del 24 gennaio 2006 il Prefetto di Napoli, facendo
seguito  al  procedimento  scaturito  dal  verbale n. 672/2005 del 24
settembre  2005  con  il quale gli agenti della Polizia Municipale di
Sant'Anastasia  avevano  rilevato,  a  carico  di Salvatore Di Perna,
l'infrazione contemplala nell'art. 171 c.d.s. per essere stato costui
sorpreso alla guida di motociclo senza indossare il casco protettivo,
premesse  le  considerazioni  che si leggono nel preambolo dell'atto,
disponeva,  fra  l'altro,  la  confisca del motociclo Beverly targato
BP05907, la cui proprieta' e' di Alfonso Di Perna.
   Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso esso Alfonso Di Perna,
ancorandolo alla mossa questione di incosituzionalita' dell'art. 213,
comma  2-sexies  c.d.s.,  sviluppando diversi profili di contrasto di
detta  norma  sia  con  l'art.  3  che  con  l'art.  27  della  Carta
costituzionale.
   Osserva   il   giudicante   che   il  provvedimento  impugnato  e'
assolutamante  immune  da  vizi  di legittimita' che possano condurre
alla  sua  disapplicazione,  tant'e'  che il ricorrente affida la sua
contestazione  solo  alla  eliminazione  dall'ordinamento della norma
applicata   nei   suoi   confronti   con  l'adozione  della  sanzione
amministrativa.
   La  questione  mossa  dall'opponente  merita di essere considerata
almeno  sotto  il  profilo della disparita' di trattamento realizzata
dalla  legge,  in  considerazione di comportamenti analoghi ovvero di
comportamenti che, ancorche' di maggior gravita', non sono sanzionati
con la confisca del veicolo.
   Ad  avviso  dell'estensore  la  norma  espressa nel comma 2-sexies
dell'art.  213  c.d.s.  di  per  se  stessa  e' volta a soddisfare il
«primario  interesse  alla incolumita'» dei cittadini (Cass. 9493/00)
e,   conseguentemente   non  si  potrebbero  riscontrare  profili  di
incostituzionalita'    in    relazione    alla    ragionevolezza    e
proporzionalita' della misura sanzionatoria.
   Sennonche',  esaminata  la  disposizione  sotto  altro profilo, ad
avviso   di   questo   giudice   e'   giustificato   il  sospetto  di
incostituzionalita' con riferimento il principio espresso nell'art. 3
Cost.,  che conclama la eguaglianza dei cittadini davanti alla legge:
concetto  questo  palesemente equivalente all'affermazione per cui la
legge  deve considerare con valutazione paritaria i comportamenti dei
cittadini che presentino palesi connotazioni di analogia.
   Cio'  non  e'  per  la  norma  in  esame se la si confronta con il
disposto dell'art. 172 c.d.s.
   Entrambe  le disposizioni sono ispirate dall'interesse dello Stato
alla  «incolumita'»  dinanzi  ricordato;  eppure,  per questa seconda
disposizione  non e' prevista la confisca dell'autoveicolo, ancorche'
trattasi   di   comportamento  lesivo  del  ripetuto  interesse  alla
incolumita'.  alla  pari di quanto detto interesse viene intaccato da
chi contravviene al disposto dell'art. 171 c.d.s.
   Ma  ancora  piu'  palese  e'  lo  stridore  della  difformita'  di
trattamento   che   si  individua  nelle  norme  che  disciplinano  i
comportamenti  dei  conducenti  i veicoli, racchiusi nel titolo V del
c.d.s.,  ove  si  raffronti  il  ripetuto  art. 171 con gli artt. 186
(guida  sotto  l'influenza  dell'alcool)  e  187  (guida  in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) c.d.s.
   Queste  due disposizioni, pur considerando i comportamenti in essi
contemplati come ipotesi di reato - e quindi di violazioni certamente
piu'  significative  quanto alla lesione del ripetuto «interesse alla
incolumita'»  poiche'  con essi non viene posta a repentaglio solo la
integrita'  fisica  dell'autore,  ma  anche  quella  dei  terzi - non
prevedono la confisca dell'automezzo quale sanzione accessoria, delle
violazioni previste da dette disposizioni, ne' vengono richiamate nel
comma 2-sexies dell'art. 213 c.d.s.